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E quelli della Valpolicella? Più evoluti, più
incoscienti, più fiduciosi, più fatalisti?
Gli agricoltori di Zevio si preoccupano per quello che
potrà uscire dai camini dell'inceneritore di Cà del
Bue; quelli della Valpolicella, che il camino che fuma e
inquina ce l'hanno da cinquant'anni, sono assolutamente
tranquilli e rilassati. Deve essere uno dei miracoli
della scienza e della tecnica. Oppure rientra in quella
assuefazione provocata dalla cattiva coscienza? Siccome
in termini di inquinamento nè il cementificio, nè gli
agricoltori possono vantare una conclamata verginità,
ecco che prevale una sorta di compromesso per il quieto
vivere.
Ricapitolando: in Valpolicella non c'è inquinamento: gli
unici ad inquinare le teste e gli animi sono gli
ambientalisti. Quindi: eliminiamo gli ambientalisti e
avremo risolto il problema.
(e tutti vissero felici e contenti senza più allarmismi
"deleteri" al buon nome dell'Amarone e dei suoi
Cavalieri).
Ca' del
Bue, agricoltori in ansia
ZEVIO. Nella sede dell'Apo Scaligera incontro fra i
rappresentanti della cooperativa e i comitati contro
l'impianto. Anselmi avverte: «L'inceneritore potrebbe
significare la chiusura di molte aziende in una provincia
seconda in Italia per produzione»
L'Arena 17/11/2010
Limpianto di incenerimento di Ca del Bue è
fermo dal 2006: lAgsm punta a riattivarlo nel giro
di tre anni
«Ci vorrà un po' di tempo, perché la nostra categoria
non è tendenzialmente rivoluzionaria, ma vedrete
che pian piano anche noi agricoltori scenderemo in campo
contro Ca' del Bue. L'inceneritore potrebbe
significare la chiusura di molte aziende in una provincia
come Verona, seconda in Italia quanto a produzione
agricola. Non serve dividerci in bianchi, rossi o verdi
quando di mezzo potrebbe esserci la tutela della salute,
dell'ambiente e del reddito».
Parole di Primo Anselmi, presidente dell'associazione
produttori ortofrutticoli Apo Scaligera, al termine
dell'incontro organizzato a Santa Maria di Zevio, nella
sede della più importante cooperativa agricola veronese
(220 aziende), dal coordinamento dei comitati contro Ca'
del Bue per illustrare alla gente dei campi la totale
opposizione alla riaccensione del «bruciarifiuti».
All'inizio dell'incontro, presente anche il sindaco Paolo
Lorenzoni, Anselmi aveva manifestato il desiderio di
vederci chiaro su quali potrebbero essere gli effetti dei
fumi dell'impianto sulle coltivazioni, in particolare a
sud della città, che aspirano a marchi protetti come
Dop, Doc e Igp. Il medico igienista dell'Ulss 20, Donato
Martinelli, relatore assieme al neurologo Renato Nievo,
ha fatto un'ampia carrellata sull'importanza
d'alimentarsi con prodotti sicuri, dal momento che ogni
persona mediamente ne assume 850 chili l'anno. «Secondo
l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, un
terzo dei tumori è causato dall'alimentazione», ha
aggiunto l'igienista, sottolineando quanto sia
determinante nutrirsi con alimenti genuini, «pure loro
pericolosi per la salute, se assunti in eccesso». Il
neurologo ha invece rimarcato la «sordità dei
politici» sui temi della salute e dell'ambiente.
«Occorre aumentare la consapevolezza, quindi mettiamoci
insieme per far passare la nostra verità e colpire i
politici che non tengono conto del bene collettivo».
Durante il dibattito l'agricoltore biologico Francesco
Minetto ha dichiarato che una normativa europea
impedisce di definire biologiche le coltivazioni entro un
raggio di 15 chilometri dagli inceneritori. «Intorno
a Ca' del Bue vi sono 38 aziende biologiche, ma nessuno
parla di questo problema», ha concluso. Critiche si sono
levate nei confronti dell'Ordine dei medici, «perché
sull'inceneritore non prende posizione».
Va ricordato che è l'articolo 21 del decreto
legislativo 228 del 18 maggio 2001 che detta
norme a tutela dei territori con produzioni agricole di
particolare qualità. Stato, regioni e enti locali devono
tutelare qualità, tipicità, caratteristiche alimentari,
nonché tradizioni di elaborazione dei prodotti agricoli
e alimentari a Denominazione d'origine controllata, a
Denominazione di origine controllata e garantita (Docg),
a Indicazione geografica protetta (Igp) e a Indicazione
geografica tutelata (Igt).
Il decreto tutela anche le aree agricole in cui si
ottengono prodotti con tecniche biologiche e quelle con
specifico interesse agrituristico.
Decreto Legislativo 18 maggio
2001, n. 228
"Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2001 - Supplemento Ordinario n. 149
Art. 21.
Norme per la tutela dei territori con
produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita'
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o
maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato,
le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle
rispettive competenze:
a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche
alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali
di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a
denominazione di origine controllata (DOC), a
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG),
a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione
geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica
tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con
tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in
particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo
22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del
decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione
di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di
cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto
legislativo n. 22 del 1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e),
del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come
modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389
del 1997.
giovedì 18 novembre 2010
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