Agricoltori di Zevio contro Cà del Bue

 
 





E quelli della Valpolicella? Più evoluti, più incoscienti, più fiduciosi, più fatalisti?
Gli agricoltori di Zevio si preoccupano per quello che potrà uscire dai camini dell'inceneritore di Cà del Bue; quelli della Valpolicella, che il camino che fuma e inquina ce l'hanno da cinquant'anni, sono assolutamente tranquilli e rilassati. Deve essere uno dei miracoli della scienza e della tecnica. Oppure rientra in quella assuefazione provocata dalla cattiva coscienza? Siccome in termini di inquinamento nè il cementificio, nè gli agricoltori possono vantare una conclamata verginità, ecco che prevale una sorta di compromesso per il quieto vivere.
Ricapitolando: in Valpolicella non c'è inquinamento: gli unici ad inquinare le teste e gli animi sono gli ambientalisti. Quindi: eliminiamo gli ambientalisti e avremo risolto il problema.
(e tutti vissero felici e contenti senza più allarmismi "deleteri" al buon nome dell'Amarone e dei suoi Cavalieri).





Ca' del Bue, agricoltori in ansia
ZEVIO. Nella sede dell'Apo Scaligera incontro fra i rappresentanti della cooperativa e i comitati contro l'impianto. Anselmi avverte: «L'inceneritore potrebbe significare la chiusura di molte aziende in una provincia seconda in Italia per produzione»
L'Arena 17/11/2010

L’impianto di incenerimento di Ca’ del Bue è fermo dal 2006: l’Agsm punta a riattivarlo nel giro di tre anni
«Ci vorrà un po' di tempo, perché la nostra categoria non è tendenzialmente rivoluzionaria, ma vedrete che pian piano anche noi agricoltori scenderemo in campo contro Ca' del Bue. L'inceneritore potrebbe significare la chiusura di molte aziende in una provincia come Verona, seconda in Italia quanto a produzione agricola. Non serve dividerci in bianchi, rossi o verdi quando di mezzo potrebbe esserci la tutela della salute, dell'ambiente e del reddito».
Parole di Primo Anselmi, presidente dell'associazione produttori ortofrutticoli Apo Scaligera, al termine dell'incontro organizzato a Santa Maria di Zevio, nella sede della più importante cooperativa agricola veronese (220 aziende), dal coordinamento dei comitati contro Ca' del Bue per illustrare alla gente dei campi la totale opposizione alla riaccensione del «bruciarifiuti».
All'inizio dell'incontro, presente anche il sindaco Paolo Lorenzoni, Anselmi aveva manifestato il desiderio di vederci chiaro su quali potrebbero essere gli effetti dei fumi dell'impianto sulle coltivazioni, in particolare a sud della città, che aspirano a marchi protetti come Dop, Doc e Igp. Il medico igienista dell'Ulss 20, Donato Martinelli, relatore assieme al neurologo Renato Nievo, ha fatto un'ampia carrellata sull'importanza d'alimentarsi con prodotti sicuri, dal momento che ogni persona mediamente ne assume 850 chili l'anno. «Secondo l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, un terzo dei tumori è causato dall'alimentazione», ha aggiunto l'igienista, sottolineando quanto sia determinante nutrirsi con alimenti genuini, «pure loro pericolosi per la salute, se assunti in eccesso». Il neurologo ha invece rimarcato la «sordità dei politici» sui temi della salute e dell'ambiente. «Occorre aumentare la consapevolezza, quindi mettiamoci insieme per far passare la nostra verità e colpire i politici che non tengono conto del bene collettivo».
Durante il dibattito l'agricoltore biologico Francesco Minetto ha dichiarato che una normativa europea impedisce di definire biologiche le coltivazioni entro un raggio di 15 chilometri dagli inceneritori. «Intorno a Ca' del Bue vi sono 38 aziende biologiche, ma nessuno parla di questo problema», ha concluso. Critiche si sono levate nei confronti dell'Ordine dei medici, «perché sull'inceneritore non prende posizione».
Va ricordato che è l'articolo 21 del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001 che detta norme a tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità.
Stato, regioni e enti locali devono tutelare qualità, tipicità, caratteristiche alimentari, nonché tradizioni di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d'origine controllata, a Denominazione di origine controllata e garantita (Docg), a Indicazione geografica protetta (Igp) e a Indicazione geografica tutelata (Igt).
Il decreto tutela anche le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche biologiche e quelle con specifico interesse agrituristico.



Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228

"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149

Art. 21.
Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita'

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:
a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

giovedì 18 novembre 2010

 
 
     
 
     
     
 

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