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Grazie all'appello lanciato su questo sito, siamo riusciti
a conoscere meglio la situazione.
La chiesetta di SANTA MARIA IN VALLENA è di proprietà
della signorina Laura Ada Caliari residente a Negarine.
Il bene è sottoposto a vincolo Diretto della
Sprintendenza di Verona (Trascrizione in Conservatoria
del 01/02/2008 n. 4783rg n. 320rp). Abbiamo segnalato
alla stessa lo stato di degrado del bene e abbiamo
ricevuto questa risposta:
Sig. Campagnola, in risposta alla sua email del
14.09.20011, le comunico che già a seguito della sua
prima segnalazione, abbiamo provveduto a individuare il
bene culturale tutelato e ad avviare le procedure per
un'intervento di restauro da parte della proprietà.
Cordiali saluti,
GCS
Giulia Ceriani Sebregondi
Funzionario architetto
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
piazza San Fermo, 3a - 37121 Verona
Contattata per telefono, l'architetto Ceriani Sebregondi
mi ha spiegato che c'è una legge che impone la
conservazione di tali beni ai proprietari. Quindi la
Soprintendenza non dovrà fare altro che imporre
l'applicazione della legge. Che così recita:
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
recante il "Codice dei beni culturali e del
paesaggio" ai sensi dellarticolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137 - (Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45).
Art. 32. Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore
o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari
per assicurare la conservazione dei beni culturali,
ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli
obblighi di cui allarticolo 30, comma 4.
Art. 33. Procedura di esecuzione degli interventi
conservativi imposti
1. Ai fini dellarticolo 32 il soprintendente redige
una relazione tecnica e dichiara la necessità degli
interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario,
possessore o detentore del bene, che può far pervenire
le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento
degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria lesecuzione
diretta degli interventi, assegna al proprietario,
possessore o detentore un termine per la presentazione
del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi,
conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente
con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del
termine per linizio dei lavori. Per i beni immobili
il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza
al comune e alla città metropolitana, che possono
esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene
non adempie allobbligo di presentazione del
progetto, o non provvede a modificarlo secondo le
indicazioni del soprintendente nel termine da esso
fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede
con lesecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.
A noi non rimane che il compito di vigilare. Quando tra i
pini vedremo spuntare una gru, vorrà dire che qualche
cosa di concreto si sta davvero muovendo.
Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno
mandato materiale e informazioni.
mercoledì 21 settembre 2011
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