Chiesetta di Castelrotto

 
 





Grazie all'appello lanciato su questo sito, siamo riusciti a conoscere meglio la situazione.
La chiesetta di SANTA MARIA IN VALLENA è di proprietà della signorina Laura Ada Caliari residente a Negarine. Il bene è sottoposto a vincolo Diretto della Sprintendenza di Verona (Trascrizione in Conservatoria del 01/02/2008 n. 4783rg n. 320rp). Abbiamo segnalato alla stessa lo stato di degrado del bene e abbiamo ricevuto questa risposta:

Sig. Campagnola, in risposta alla sua email del 14.09.20011, le comunico che già a seguito della sua prima segnalazione, abbiamo provveduto a individuare il bene culturale tutelato e ad avviare le procedure per un'intervento di restauro da parte della proprietà.
Cordiali saluti,
GCS


Giulia Ceriani Sebregondi
Funzionario architetto
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
piazza San Fermo, 3a - 37121 Verona


Contattata per telefono, l'architetto Ceriani Sebregondi mi ha spiegato che c'è una legge che impone la conservazione di tali beni ai proprietari. Quindi la Soprintendenza non dovrà fare altro che imporre l'applicazione della legge. Che così recita:

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45).

Art. 32. Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 4.

Art. 33. Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.

2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.



A noi non rimane che il compito di vigilare. Quando tra i pini vedremo spuntare una gru, vorrà dire che qualche cosa di concreto si sta davvero muovendo.

Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno mandato materiale e informazioni.



mercoledì 21 settembre 2011

 
 
     
 
     
     
 

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